Art. 260. 
 
                      Ripartizione dell'attivo 
 
  1.   I   commissari   procedono,   secondo    l'ordine    stabilito
((dall'articolo 221 del codice della crisi e dell'insolvenza)),  alla
ripartizione  dell'attivo  liquidato.  Le  indennita'  e  i  rimborsi
spettanti   agli   organi   della   procedura   di    amministrazione
straordinaria e ai commissari della gestione provvisoria che  abbiano
preceduto la liquidazione coatta amministrativa sono equiparate  alle
spese indicate ((nell'articolo 221, comma 1, lettera a),  del  codice
della crisi e dell'insolvenza)). ((45)) ((56)) ((60)) ((64)) 
  2. I commissari, sentito  il  comitato  di  sorveglianza  e  previa
autorizzazione dell'IVASS, possono  distribuire  acconti  o  eseguire
riparti parziali, sia a favore di tutti  gli  aventi  diritto  sia  a
favore di talune categorie di essi, anche prima che siano  realizzate
tutte le attivita' e accertate tutte le passivita'. 
  3. Nell'effettuare i riparti, i commissari, in presenza di  pretese
di creditori o di altri  interessati  per  le  quali  non  sia  stata
definita  l'ammissione  allo  stato  passivo,  accantonano  le  somme
corrispondenti ai riparti non effettuati  a  favore  di  ciascuno  di
detti soggetti, al fine della distribuzione agli stessi nel  caso  di
riconoscimento  dei  diritti  o,  in  caso  contrario,   della   loro
liberazione a favore degli altri aventi diritto. 
  4. Nei casi previsti dal comma  3,  i  commissari,  con  il  parere
favorevole del  comitato  di  sorveglianza  e  previa  autorizzazione
dell'IVASS, possono acquisire idonee garanzie in  sostituzione  degli
accantonamenti. 
  5. La presentazione oltre i termini dei  reclami  e  delle  domande
previste dall'articolo 252, commi 5 e  6,  fa  concorrere  solo  agli
eventuali riparti successivi, nei  limiti  in  cui  le  pretese  sono
accolte dai commissari o, dopo il deposito dello stato  passivo,  dal
giudice in sede di opposizione. 
  6.  Coloro  che  hanno  proposto  insinuazione  tardiva,  ai  sensi
dell'articolo 256,  concorrono  solo  ai  riparti  eseguiti  dopo  la
presentazione del ricorso. 
 
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AGGIORNAMENTO (45) 
  Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 ha disposto (con l'art. 370, comma
2) che la modifica di cui  al  presente  articolo  si  applica  "alle
liquidazioni coatte amministrative disposte per  effetto  di  domande
depositate   o   iniziative   comunque   esercitate   successivamente
all'entrata in vigore del presente decreto". 
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AGGIORNAMENTO (56) 
  Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 8 aprile
2020, n. 23, ha  disposto  (con  l'art.  389,  comma  1)  la  proroga
dell'entrata in vigore  della  modifica  del  comma  1  del  presente
articolo dal 15 agosto 2020 al 1° settembre 2021. 
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AGGIORNAMENTO (60) 
  Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n.  14,  come  modificato  dal  D.L.  24
agosto 2021, n. 118, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga
dell'entrata in vigore  della  modifica  del  comma  1  del  presente
articolo dal 1° settembre 2021 al 16 maggio 2022. 
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AGGIORNAMENTO (64) 
  Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n.  14,  come  modificato  dal  D.L.  30
aprile 2022, n. 36, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la  proroga
dell'entrata in vigore  della  modifica  del  comma  1  del  presente
articolo dal 16 maggio 2022 al 15 luglio 2022.