Art. 262. 
 
                             Concordato 
 
  1. In qualsiasi stadio della procedura di  liquidazione  coatta,  i
commissari, con  il  parere  del  comitato  di  sorveglianza,  ovvero
l'impresa ai sensi ((dell'articolo 265, comma  2,  del  codice  della
crisi e dell'insolvenza)), con il parere  degli  organi  liquidatori,
possono proporre un concordato al tribunale ((dove  l'impresa  ha  il
centro degli interessi principali)). La  proposta  di  concordato  e'
autorizzata dall'IVASS. ((45)) ((56)) ((60)) ((64)) 
  2. La proposta di  concordato  indica  la  percentuale  offerta  ai
creditori  chirografari,  il  tempo  del  pagamento  e  le  eventuali
garanzie. 
  3. La proposta di concordato e il parere degli  organi  liquidatori
sono  depositati  nella  cancelleria  del  tribunale.  L'IVASS   puo'
stabilire altre forme di pubblicita'. 
  4. Entro  trenta  giorni  dal  deposito,  gli  interessati  possono
proporre opposizione con ricorso depositato  nella  cancelleria,  che
viene  comunicato  ai  commissari.  In  assenza  di  opposizioni   il
concordato diventa esecutivo. 
  5. In caso di opposizione  il  tribunale  decide  con  sentenza  in
camera di consiglio sulla proposta di concordato, tenendo  conto  del
parere reso dall'IVASS. La sentenza e' pubblicata  mediante  deposito
in cancelleria e nelle  altre  forme  stabilite  dal  tribunale.  Del
deposito viene data comunicazione ai commissari e agli opponenti  con
biglietto di cancelleria. Si applica l'articolo 254. 
  6.  Durante  la  procedura  di  concordato  i  commissari   possono
procedere a parziali distribuzioni dell'attivo ai sensi dell'articolo
260. 
  7. Alla proposta di concordato e all'intervento nella procedura  in
qualita' di assuntore del concordato medesimo e' legittimata,  previa
autorizzazione del Ministro dello sviluppo economico, la CONSAP. 
 
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AGGIORNAMENTO (45) 
  Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 ha disposto (con l'art. 370, comma
2) che la modifica di cui  al  presente  articolo  si  applica  "alle
liquidazioni coatte amministrative disposte per  effetto  di  domande
depositate   o   iniziative   comunque   esercitate   successivamente
all'entrata in vigore del presente decreto". 
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AGGIORNAMENTO (56) 
  Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 8 aprile
2020, n. 23, ha  disposto  (con  l'art.  389,  comma  1)  la  proroga
dell'entrata in vigore  della  modifica  del  comma  1  del  presente
articolo dal 15 agosto 2020 al 1° settembre 2021. 
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AGGIORNAMENTO (60) 
  Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n.  14,  come  modificato  dal  D.L.  24
agosto 2021, n. 118, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga
dell'entrata in vigore  della  modifica  del  comma  1  del  presente
articolo dal 1° settembre 2021 al 16 maggio 2022. 
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AGGIORNAMENTO (64) 
  Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n.  14,  come  modificato  dal  D.L.  30
aprile 2022, n. 36, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la  proroga
dell'entrata in vigore  della  modifica  del  comma  1  del  presente
articolo dal 16 maggio 2022 al 15 luglio 2022.