Art. 266. 
 
   Responsabilita' per illecito amministrativo dipendente da reato 
 
  1. Il pubblico ministero che iscrive, ai sensi dell'articolo 55 del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nel registro delle notizie
di reato  un  illecito  amministrativo  a  carico  di  un'impresa  di
assicurazione   o   di   riassicurazione   ne    da'    comunicazione
all'((IVASS)). Nel corso del procedimento, ove il pubblico  ministero
ne faccia richiesta, viene sentito l'((IVASS)), che  ha  facolta'  di
presentare relazioni scritte. 
  2. In ogni grado del giudizio di merito, prima della  sentenza,  il
giudice dispone, anche d'ufficio,  l'acquisizione  dall'((IVASS))  di
aggiornate   informazioni   sulla   situazione   dell'impresa,    con
particolare riguardo alla struttura organizzativa e di controllo. 
  3. La sentenza irrevocabile che irroga nei confronti di  un'impresa
di  assicurazione  o  di  riassicurazione  le  sanzioni  interdittive
previste dall'articolo 9, comma 2,  lettere  a)  e  b),  del  decreto
legislativo  8  giugno  2001,  n.  231,  decorsi  i  termini  per  la
conversione delle sanzioni medesime, e'  trasmessa  per  l'esecuzione
dall'autorita' giudiziaria all'((IVASS)). A tal fine l'((IVASS)) puo'
proporre o adottare gli atti previsti dai capi II, III e  IV,  avendo
presenti le caratteristiche della sanzione irrogata e  le  preminenti
finalita'  di  salvaguardia  della  stabilita'  e  di  tutela   degli
assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative. 
  4. Le sanzioni interdittive  indicate  nell'articolo  9,  comma  2,
lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.  231,  non
possono  essere  applicate  in  via   cautelare   alle   imprese   di
assicurazione o di riassicurazione. Alle  medesime  non  si  applica,
altresi', l'articolo 15 del decreto legislativo  8  giugno  2001,  n.
231. 
  5. Il presente articolo si applica,  in  quanto  compatibile,  alle
sedi secondarie italiane di imprese di altri Stati membri o di  Stati
terzi.