Art. 27. 
 
             Rispetto delle norme di interesse generale 
 
  1. L'impresa ((di assicurazione comunitaria))  non  puo'  stipulare
contratti, nonche' fare ricorso a forme di pubblicita' che  siano  in
contrasto con  disposizioni  nazionali  di  interesse  generale,  ivi
comprese quelle poste a protezione degli  assicurati  e  degli  altri
aventi diritto a prestazioni assicurative.