Art. 274-decies 
 
(( (Informazioni da fornire al Fondo  di  garanzia  assicurativo  dei
                            rami vita) )) 
 
  ((1. Il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita puo'  chiedere
ai propri aderenti le informazioni necessarie ai fini dell'esecuzione
delle prestazioni protette.))