Art. 274-duodecies 
 
 (( (Esclusione dal Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita) )) 
 
  ((1. Gli aderenti possono essere  esclusi  dal  Fondo  di  garanzia
assicurativo dei rami vita in caso di  inadempimento  di  eccezionale
gravita' agli obblighi derivanti dall'adesione al Fondo stesso. 
  2.  L'inadempimento  e'  contestato  dal  Fondo,   previo   assenso
dell'IVASS, concedendo agli aderenti  un  termine  di  sei  mesi  per
adempiere. Decorso inutilmente il termine, prorogabile per un periodo
non  superiore  a  tre  mesi,  il  Fondo   comunica   all'impresa   o
all'intermediario aderente l'esclusione. 
  3. Nel caso di esclusione di un'impresa, sono protette dal Fondo le
prestazioni relative alle obbligazioni  assunte  fino  alla  data  di
ricezione della comunicazione di  esclusione  da  parte  dell'impresa
aderente. Di tale comunicazione l'impresa  di  assicurazione  esclusa
da' tempestiva notizia  agli  assicurati  e  agli  aventi  diritto  a
prestazioni assicurative, secondo le modalita' indicate dall'IVASS. 
  4. La mancata adesione al Fondo o l'esclusione da esso comporta  la
revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita'  assicurativa
nei rami vita o, per gli intermediari di  cui  all'articolo  274-ter,
comma 1, la cancellazione dal registro di cui all'articolo 109. Resta
ferma  la   possibilita'   di   disporre   la   liquidazione   coatta
amministrativa dell'impresa ai sensi dell'articolo 245.))