Art. 274-terdecies 
 
          (( (Interventi finanziati su base volontaria) )) 
 
  ((1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 274-sexies, comma
1, lettera c), e per le stesse finalita' ivi indicate,  il  Fondo  di
garanzia assicurativo dei rami  vita  puo'  effettuare,  se  previsto
dallo statuto e secondo le modalita'  concordate  tra  gli  aderenti,
interventi mediante risorse  corrisposte  su  base  volontaria  dagli
aderenti stessi e senza ricorso alla dotazione  finanziaria  prevista
dall'articolo  274-quater.  A  tali  risorse  si  applica  l'articolo
274-quater, comma 4.))