Art. 274-quaterdecies 
 
(( (Costituzione di ulteriori Fondi di garanzia assicurativa dei rami
                              vita) )) 
 
  ((1. Decorsi ventiquattro mesi  dalla  costituzione  del  Fondo  di
garanzia assicurativo dei rami vita, i soggetti di  cui  all'articolo
274-ter possono costituire ed aderire a schemi ulteriori di garanzia,
aventi le medesime finalita' e  caratteristiche  del  Fondo  previste
dall'articolo 274-sexies. 
  2. L'adesione ad uno degli schemi di cui al comma 1 e'  equivalente
a quella prevista dall'articolo 274-ter. 
  3. Agli schemi di cui al comma 1 si applica il presente capo)).