Art. 274-bis 
 
                         (( (Definizioni) )) 
 
  ((1. Ai fini del presente capo si intende per: 
    a) "Fondo di garanzia assicurativo  dei  rami  vita"  o  "Fondo":
organismo associativo istituito fra le imprese di assicurazione e gli
intermediari aderenti con lo scopo  di  intervenire  a  tutela  degli
aventi diritto a prestazioni assicurative nei confronti delle imprese
aderenti nei casi di cui all'articolo 274-sexies, comma 1; 
    b)  "prestazioni  protette":  diritti  di  credito  spettanti  ai
contraenti o ai beneficiari di polizze di assicurazione sulla vita  a
titolo di indennizzo, di restituzione del capitale, di  pagamento  di
una rendita o ad altro titolo; 
    c) "imprese  aderenti":  le  imprese  di  assicurazione  indicate
all'articolo 274-ter, commi 1 e 2; 
    d) "intermediari aderenti":  gli  iscritti  al  registro  di  cui
all'articolo 109 indicati all'articolo 274-ter, comma 1; 
    e)  "aderenti":  le  imprese  di  assicurazione  aderenti  e  gli
intermediari aderenti.))