Art. 274-ter 
 
(( (Soggetti aderenti e natura del Fondo di garanzia assicurativo dei
                            rami vita) )) 
 
  ((1. Le imprese di assicurazione italiane autorizzate ad esercitare
l'attivita' in uno o piu' dei rami vita e gli iscritti al registro di
cui all'articolo 109, quando l'importo dei premi  annui,  raccolti  o
intermediati, nei rami vita e' pari o superiore a 50 milioni di euro,
aderiscono al Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita. 
  2. Le  succursali  di  imprese  di  assicurazione  extracomunitarie
autorizzate ad esercitare l'attivita' in uno o piu' dei rami vita  in
Italia aderiscono al Fondo di garanzia  assicurativo  dei  rami  vita
italiano salvo che partecipino a un sistema di garanzia  assicurativo
estero equivalente almeno con riferimento al livello e all'ambito  di
copertura. 
  3. Il Fondo di garanzia assicurativo dei rami  vita  ha  natura  di
diritto privato; le risorse finanziarie per  il  perseguimento  delle
sue finalita' sono fornite dagli aderenti  in  conformita'  a  quanto
previsto dal presente capo. 
  4.  L'IVASS  determina,  con  regolamento,  la  pubblicita'  e   le
comunicazioni che gli aderenti sono tenuti a effettuare per informare
i clienti della garanzia sulle coperture assicurative emesse. 
  5. Il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita puo'  consentire
l'adesione ad esso  delle  succursali  di  imprese  di  assicurazione
comunitarie che operano in Italia in uno o piu' dei rami vita o  alle
imprese comunitarie che operano in Italia in uno o piu' dei rami vita
in regime di libera prestazione di servizi.))