Art. 274-quater 
 
(( (Dotazione finanziaria del Fondo di garanzia assicurativo dei rami
                              vita) )) 
 
  ((1. Il Fondo  ha  una  dotazione  finanziaria  proporzionata  alle
proprie  passivita'  e  comunque  pari  almeno  allo  0,4  per  cento
dell'importo delle riserve tecniche dei rami vita, calcolate  secondo
le disposizioni di cui al titolo III, capo II, o secondo un regime di
solvibilita'  ritenuto  equivalente   conformemente   all'ordinamento
dell'Unione europea, detenute dalle imprese aderenti al  31  dicembre
dell'anno precedente. 
  2. In fase di prima applicazione, il livello obiettivo indicato  al
comma 1 e' raggiunto, in modo graduale, a partire dal 1° gennaio 2024
ed entro il 31  dicembre  2035.  Il  termine  puo'  essere  prorogato
ulteriormente, fino ad un  massimo  di  due  anni,  con  decreto  del
Ministero dell'economia e delle finanze. 
  3. Se, dopo la data prevista al comma 2, la  dotazione  finanziaria
si riduce al di sotto del  livello  indicato  al  comma  1,  essa  e'
ripristinata mediante  il  versamento  di  contributi  periodici.  Il
ripristino avviene entro tre anni, se  la  dotazione  finanziaria  si
riduce a meno di due terzi del livello di cui al comma 1. 
  4. La dotazione finanziaria  costituisce  un  patrimonio  autonomo,
distinto a tutti gli effetti dal patrimonio  del  Fondo  di  garanzia
assicurativo dei rami vita e da quello di ciascun  aderente,  nonche'
da ogni altro fondo eventualmente istituito presso lo  stesso  Fondo.
Delle obbligazioni  contratte  in  relazione  agli  interventi  e  ai
finanziamenti  disciplinati  dal  presente  capo  il  Fondo  risponde
esclusivamente con la propria  dotazione  finanziaria.  Salvo  quanto
previsto dal presente capo, su di essa non sono  ammesse  azioni  dei
creditori del Fondo o nell'interesse di quest'ultimo, ne' quelle  dei
creditori dei singoli aderenti  o  degli  altri  fondi  eventualmente
istituiti presso lo stesso Fondo.))