Art. 274-quinquies 
 
(( (Finanziamento del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita  e
                   investimento delle risorse) )) 
 
  ((1. Per costituire la dotazione finanziaria del Fondo di  garanzia
assicurativo dei rami vita, gli aderenti  versano  contributi  almeno
annualmente, per l'ammontare determinato dal Fondo  stesso  ai  sensi
del comma 2 e di anno in anno comunicato agli aderenti. I  contributi
possono assumere la forma di impegni  irrevocabili  di  pagamento  ed
esigibili nei casi previsti  dallo  statuto  del  Fondo  se  cio'  e'
autorizzato dal Fondo medesimo e nell'ammontare da esso  determinato,
comunque non superiore: 
    a)  al  50  per  cento  dell'importo   totale   della   dotazione
finanziaria del Fondo fino a che la dotazione e' inferiore al 75  per
cento  del  livello  obiettivo  di  cui  al  comma  1   dell'articolo
274-quater; 
    b) al 60  per  cento  una  volta  che  sia  stata  raggiunta  una
dotazione pari al 75 per cento del livello obiettivo di cui al  comma
1 dell'articolo 274-quater.)) 
  ((2. I contributi dovuti dalle imprese aderenti sono  proporzionati
all'ammontare degli impegni assunti nei confronti degli assicurati  e
al profilo di rischio delle imprese e rappresentano almeno i  quattro
quinti della  contribuzione  annuale  degli  aderenti.  Essi  possono
essere determinati dal Fondo sulla base dei propri metodi interni  di
valutazione del rischio. L'IVASS approva i metodi interni. In fase di
prima applicazione i contributi dovuti dalle imprese di assicurazione
aderenti sono pari allo 0,4  per  mille  dell'importo  delle  riserve
tecniche dei rami vita calcolate secondo le disposizioni  di  cui  al
titolo III, capo II, o secondo un  regime  di  solvibilita'  ritenuto
equivalente  conformemente  all'ordinamento  dell'Unione   europea.))
((72)) 
  ((3.  I  contributi  dovuti  dagli   intermediari   aderenti   sono
determinati in relazione al  volume  complessivo  dei  prodotti  vita
intermediati e ai ricavi ad essi associati e rappresentano non  oltre
un quinto della contribuzione annuale. In fase di prima  applicazione
i contributi dovuti dagli intermediari di cui all'articolo 109, comma
2, lettera d), sono  pari  allo  0,1  per  mille  dell'importo  delle
riserve tecniche  vita  intermediate  e  i  contributi  dovuti  dagli
intermediari aderenti di cui all'articolo 109, comma 2,  lettere  a),
b) e c), sono pari allo 0,1  per  mille  della  raccolta  premi  vita
intermediata nell'anno precedente.)) ((72)) 
  ((4. Il Fondo di garanzia  assicurativo  dei  rami  vita,  se  deve
procedere al pagamento delle  prestazioni  protette  e  la  dotazione
finanziaria e' insufficiente,  chiede  agli  aderenti  di  integrarla
mediante il versamento di contributi straordinari non superiori  allo
0,5 per cento delle riserve tecniche dei rami  vita  per  le  imprese
aderenti e non superiore allo 0,5 per mille  delle  medesime  riserve
tecniche per gli intermediari aderenti. 
  5. L'IVASS puo' disporre il differimento, in tutto o in parte,  del
pagamento dei contributi di cui ai commi 2, 3  e  4  da  parte  degli
aderenti se il pagamento ne metterebbe a repentaglio la liquidita'  o
la solvibilita'. Il differimento e' accordato per un periodo  massimo
di dodici mesi  ed  e'  rinnovabile  su  richiesta  dell'aderente.  I
contributi differiti sono in ogni caso versati se l'IVASS accerta che
le condizioni per il differimento sono venute meno. 
  6. Il Fondo di garanzia assicurativo  dei  rami  vita  assicura  di
avere accesso a fonti di finanziamento alternative  a  breve  termine
per  far  fronte  alle  proprie  obbligazioni  e  puo'  ricorrere   a
finanziamenti  aggiuntivi  provenienti  da  fonti  ulteriori   e   in
qualsiasi forma prestati. 
  7. La dotazione finanziaria  e'  investita  in  attivita'  a  basso
rischio e con sufficiente diversificazione.)) 
 
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AGGIORNAMENTO (72) 
  Il D.L. 30 dicembre 2023, n. 213, ha disposto (con l'art. 1,  comma
122) che "I contributi di cui all'articolo 274-quinquies, commi  2  e
3, del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
introdotto dal comma 113, sono versati entro  sessanta  giorni  dalla
nomina del comitato di gestione provvisorio di cui al comma 116".