Art. 274-sexies 
 
 (( (Interventi del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita) )) 
 
  ((1. Il Fondo di garanzia assicurativo dei  rami  vita  tutela  gli
aventi diritto alle prestazioni protette nei confronti delle  imprese
aderenti, ivi incluse quelle che aderiscono  ai  sensi  dell'articolo
274-ter, comma 5. Il Fondo, a tal fine: 
    a) effettua, nei limiti e secondo  le  modalita'  indicati  negli
articoli 274-septies e 274-octies, pagamenti nei casi di liquidazione
coatta amministrativa delle imprese di assicurazione aderenti; 
    b) se previsto dallo statuto interviene anche  in  operazioni  di
cessione di attivita', passivita', aziende, rami  d'azienda,  beni  e
rapporti giuridici individuabili in blocco di cui  all'articolo  257,
comma 2, anche attraverso la prestazione di  garanzie,  se  il  costo
dell'intervento non supera il costo  che  il  Fondo,  secondo  quanto
ragionevolmente prevedibile in base alle informazioni disponibili  al
momento dell'intervento, dovrebbe sostenere  per  l'esecuzione  delle
prestazioni protette; 
    c) se previsto dallo statuto, effettua interventi  nei  confronti
di imprese di assicurazione aderenti per  prevenire  o  superare  una
situazione di crisi che ne potrebbe determinare  l'assoggettamento  a
liquidazione coatta amministrativa, se il costo degli interventi  non
supera  il  costo  che  il  Fondo,  secondo  quanto   ragionevolmente
prevedibile  in  base  alle  informazioni  disponibili   al   momento
dell'intervento,   dovrebbe   sostenere   per   l'esecuzione    delle
prestazioni protette. 
  2. Lo statuto del Fondo di  garanzia  assicurativo  dei  rami  vita
definisce modalita' e condizioni degli interventi di cui al comma  1,
lettera c), con particolare riguardo a: 
    a)  gli  impegni  che  l'impresa  di  assicurazione  beneficiaria
dell'intervento deve assumere per rafforzare  i  propri  presidi  dei
rischi  anche  al  fine  di  non  pregiudicare   l'esecuzione   delle
prestazioni protette; 
    b) la verifica sul rispetto degli impegni assunti dall'impresa di
assicurazione ai sensi della lettera a); 
    c) il costo dell'intervento, che  non  supera  il  costo  che  il
Fondo, secondo quanto ragionevolmente prevedibile, dovrebbe sostenere
per effettuare altri interventi nei casi previsti dalla legge o dallo
statuto; 
    d) la sopportazione delle perdite prioritariamente da  parte  dei
partecipanti al capitale dell'impresa di assicurazione in  situazione
di crisi attuale o prospettica. 
  3. L'intervento  di  cui  al  comma  1,  lettera  c),  puo'  essere
effettuato se l'IVASS ha accertato  che  gli  aderenti  al  Fondo  di
garanzia assicurativo dei rami  vita  sono  in  grado  di  versare  i
contributi straordinari ai sensi dell'articolo  274-quinquies,  comma
4. 
  4. Dopo che il Fondo ha effettuato un intervento ai sensi del comma
1, lettera c), gli aderenti forniscono allo stesso senza indugio,  se
necessario sotto forma di contributi  straordinari,  risorse  pari  a
quelle utilizzate per l'intervento, se, in alternativa: 
    a) la dotazione finanziaria del Fondo si e' ridotta a meno del 50
per cento del livello obiettivo di cui all'articolo 274-quater, comma
1; 
    b) la dotazione finanziaria del Fondo si e' ridotta a meno di due
terzi del livello obiettivo di cui all'articolo 274-quater, comma  1,
ed emerge la necessita' di effettuare il pagamento delle  prestazioni
protette. 
  5. Finche' il livello obiettivo  di  cui  all'articolo  274-quater,
comma 1, non e' raggiunto, le soglie di cui al comma 4 sono  riferite
all'effettiva dotazione finanziaria disponibile.))