Art. 274-septies 
 
              (( (Prestazioni protette ammissibili) )) 
 
  ((1. Il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita,  fatto  salvo
quanto previsto al comma 3, liquida  le  prestazioni  protette  entro
l'importo massimo di euro 100.000 per ciascun avente diritto. 
  2. Ai fini del calcolo del limite di cui al comma 1: 
    a) le prestazioni  protette  a  cui  hanno  diritto  due  o  piu'
soggetti come partecipanti di un ente  senza  personalita'  giuridica
sono trattate come se di spettanza di un unico soggetto; 
    b) se la prestazione protetta deve essere eseguita nei  confronti
di  piu'  soggetti,  la  quota  spettante  a  ciascuno  di  essi   e'
considerata nel calcolo; 
    c)  si  tiene  conto  della  compensazione  di  eventuali  debiti
dell'avente  diritto  alla   prestazione   protetta   nei   confronti
dell'impresa di assicurazione, se  esigibili  alla  data  in  cui  si
producono  gli  effetti  del  provvedimento  di  liquidazione  coatta
amministrativa, nella misura in cui la compensazione e'  possibile  a
norma delle  disposizioni  di  legge  o  di  previsioni  contrattuali
applicabili. 
  3. Il limite di cui al comma  1  non  opera  con  riferimento  alle
prestazioni protette relative ai  contratti  di  assicurazione  sulla
vita di cui all'articolo 1, comma 1, lettera ss-bis), numeri 2),  3),
4) e 5).))