Art. 274-octies 
 
(( (Modalita' di esecuzione delle prestazioni protette  nei  casi  di
               liquidazione coatta amministrativa) )) 
 
  ((1. Il pagamento e' effettuato  entro  novanta  giorni  lavorativi
dalla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione  coatta
amministrativa ai sensi dell'articolo 247, senza che  sia  necessario
presentare alcuna richiesta al Fondo. A tal fine, l'impresa  aderente
posta in liquidazione coatta amministrativa trasmette tempestivamente
al Fondo  le  informazioni  necessarie  in  merito  alle  prestazioni
protette su richiesta del Fondo stesso. Il rimborso e' effettuato  in
euro o nella valuta dello Stato dove risiede l'avente diritto. 
  2. Il Fondo puo' differire il pagamento nei casi: 
    a) di  incertezza  sulla  sussistenza  o  sulla  titolarita'  del
diritto alla prestazione protetta o sull'importo dovuto; 
    b) di cui all'articolo 274-septies, comma 3, se  l'importo  della
prestazione da liquidare eccede i 100.000 euro; il differimento opera
per la sola eccedenza e il pagamento, in deroga a quanto previsto dal
comma 1, e' effettuato entro sei mesi dalla data di pubblicazione del
provvedimento di liquidazione coatta amministrativa. 
  3. In deroga al comma  1,  se  l'avente  diritto  al  pagamento  e'
sottoposto a un procedimento penale, a  misura  di  prevenzione  o  a
provvedimenti di sequestro connessi con il riciclaggio di proventi di
attivita' illecite, il Fondo di garanzia assicurativo dei  rami  vita
puo' sospendere i pagamenti relativi alle prestazioni  protette  fino
al  passaggio  in  giudicato  della  sentenza  di  proscioglimento  o
assoluzione. 
  4. Il diritto all'esecuzione della prestazione protetta si estingue
decorsi dieci anni dalla pubblicazione  del  provvedimento  di  avvio
della liquidazione coatta amministrativa.  L'estinzione  e'  impedita
dalla proposizione della domanda giudiziale, salvo che il processo si
estingua, o dal riconoscimento del diritto da parte del Fondo. 
  5. Il  Fondo,  quando  esegue  la  prestazione  protetta  ai  sensi
dell'articolo 274-sexies, comma 1, lettera a), subentra  nei  diritti
degli aventi diritto nei confronti dell'impresa di  assicurazione  in
liquidazione  coatta  amministrativa   nei   limiti   dei   pagamenti
effettuati, beneficiando della preferenza di  cui  all'articolo  258,
comma 3.))