Art. 275. 
(( (Amministrazione straordinaria dell'ultima  societa'  controllante
                            italiana) )) 
 
  ((1. Salvo quanto  previsto  dal  presente  articolo,  alla  ultima
societa' controllante italiana di cui all'articolo 210, comma  2,  si
applicano le norme del capo II del presente titolo. 
  2. L'amministrazione straordinaria della societa' di cui  al  comma
1, oltre  che  nei  casi  previsti  dall'articolo  231,  puo'  essere
disposta quando: 
    a) risultino gravi inadempienze nell'esercizio dell'attivita'  di
direzione e di coordinamento per  l'esecuzione  delle  istruzioni  di
vigilanza impartite dall'IVASS; 
    b) una delle societa' del gruppo  di  cui  all'articolo  210-ter,
comma 2, sia stata sottoposta  alla  procedura  del  fallimento,  del
concordato  preventivo,  della  liquidazione  coatta  amministrativa,
dell'amministrazione straordinaria ovvero ad altra analoga  procedura
prevista da leggi  speciali  o  dalla  legislazione  di  altri  Stati
membri,  nonche'   quando   sia   stato   nominato   l'amministratore
giudiziario secondo le disposizioni del codice civile in  materia  di
denuncia al tribunale di gravi irregolarita' nella gestione  e  possa
essere alterato in modo grave l'equilibrio finanziario  o  gestionale
del gruppo. 
  3. L'amministrazione straordinaria della societa' di cui al comma 1
dura un anno dalla data di emanazione del decreto del Ministro  dello
sviluppo economico, salvo che sia prescritto un  termine  piu'  breve
dal  provvedimento  medesimo  o  che  ne  sia  disposta  la  chiusura
anticipata. In casi eccezionali la procedura  puo'  essere  prorogata
per un periodo non superiore ad un anno. 
  4. I commissari straordinari, sentito il comitato di  sorveglianza,
previa autorizzazione  dell'IVASS,  possono  revocare  o  sostituire,
anche in parte, gli amministratori delle societa' del gruppo  di  cui
all'articolo 210-ter, comma 2, al  fine  di  realizzare  i  mutamenti
degli  indirizzi  gestionali  che  si  rendano  necessari.  I   nuovi
amministratori  restano  in  carica  al  massimo  sino   al   termine
dell'amministrazione straordinaria della societa' di cui al comma  1.
Gli  amministratori  revocati  hanno  titolo  esclusivamente  ad   un
indennizzo corrispondente ai compensi ordinari ad essi spettanti  per
la durata residua del  mandato  ma,  comunque,  per  un  periodo  non
superiore a sei mesi. 
  5.   I   commissari   straordinari   possono   richiedere,   previa
autorizzazione dell'IVASS  sentiti  i  cessati  amministratori  della
societa', l'accertamento giudiziale dello stato di  insolvenza  delle
societa' del gruppo, di cui all'articolo 210-ter, comma 2. 
  6. I commissari straordinari possono richiedere alle  societa'  del
gruppo di cui all'articolo 210-ter, comma 2, i dati, le  informazioni
e ogni altro elemento utile per adempiere al proprio mandato.))