Art. 276. 
 
(Liquidazione coatta amministrativa dell'ultima societa' controllante
                              italiana) 
 
  1. Salvo quanto previsto dal presente articolo, all'ultima societa'
controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, si  applicano
le norme del capo IV del presente titolo. 
  2. La liquidazione coatta amministrativa della societa' di  cui  al
comma 1, oltre che nei casi previsti dall'articolo 245,  puo'  essere
disposta quando  le  inadempienze  nell'esercizio  dell'attivita'  di
direzione e di coordinamento per  l'esecuzione  delle  istruzioni  di
vigilanza impartite dall'IVASS siano di eccezionale gravita'. 
  3. I commissari liquidatori  depositano  annualmente  nel  registro
delle  imprese   una   relazione   sulla   situazione   contabile   e
sull'andamento della liquidazione, corredata  da  notizie  sia  sullo
svolgimento delle procedure cui sono sottoposte  altre  societa'  del
gruppo controllate italiane, di cui all'articolo  210-ter,  comma  2,
sia sugli eventuali interventi a  tutela  degli  assicurati  e  degli
altri aventi diritto a  prestazioni  assicurative.  La  relazione  e'
accompagnata da un rapporto del  comitato  di  sorveglianza.  L'IVASS
puo' prescrivere speciali  forme  di  pubblicita'  per  rendere  noto
l'avvenuto deposito della relazione. 
  4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 275, commi 5 e 6. 
  5. Quando sia accertato  giudizialmente  lo  stato  di  insolvenza,
compete ai commissari l'esperimento dell'azione revocatoria  prevista
dall'articolo ((166 del codice della crisi  e  dell'insolvenza))  nei
confronti  delle  altre  societa'  del  gruppo  di  cui  all'articolo
210-ter, comma 2.  L'azione  puo'  essere  esperita  ((per  gli  atti
indicati all'articolo 166, comma 1, lettere a), b) e  c)  del  codice
della crisi e dell'insolvenza chesiano  stati  posti  in  essere  nei
cinque anni anteriori al provvedimento di liquidazione coatta, e  per
gli atti indicati all'articolo 166, comma 1, lettere a), b)  e  c)  e
comma 2 del codice della crisi e  dell'insolvenza,  che  siano  stati
posti in essere nei tre anni anteriori)). ((45)) ((56)) ((60)) ((64)) 
 
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AGGIORNAMENTO (45) 
  Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 ha disposto (con l'art. 370, comma
2) che le modifiche di cui al presente articolo  si  applicano  "alle
liquidazioni coatte amministrative disposte per  effetto  di  domande
depositate   o   iniziative   comunque   esercitate   successivamente
all'entrata in vigore del presente decreto". 
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AGGIORNAMENTO (56) 
  Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 8 aprile
2020, n. 23, ha  disposto  (con  l'art.  389,  comma  1)  la  proroga
dell'entrata in vigore  della  modifica  del  comma  5  del  presente
articolo dal 15 agosto 2020 al 1° settembre 2021. 
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AGGIORNAMENTO (60) 
  Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n.  14,  come  modificato  dal  D.L.  24
agosto 2021, n. 118, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga
dell'entrata in vigore  della  modifica  del  comma  5  del  presente
articolo dal 1° settembre 2021 al 16 maggio 2022. 
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AGGIORNAMENTO (64) 
  Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n.  14,  come  modificato  dal  D.L.  30
aprile 2022, n. 36, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la  proroga
dell'entrata in vigore  della  modifica  del  comma  5  del  presente
articolo dal 16 maggio 2022 al 15 luglio 2022.