Art. 278. 
 
(( (Liquidazione coatta  amministrativa  delle  societa'  del  gruppo
                          assicurativo) )) 
 
  ((1. Salvo quanto previsto nel presente articolo,  quando  l'ultima
societa' controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2,  sia
sottoposta ad amministrazione straordinaria o a  liquidazione  coatta
amministrativa, alle societa' di cui all'articolo 210-ter,  comma  2,
del  gruppo  si   applicano,   qualora   ne   sia   stato   accertato
giudizialmente lo stato di insolvenza,  le  norme  del  capo  IV  del
presente titolo. Per le imprese di assicurazione e di riassicurazione
resta ferma comunque la  disciplina  del  capo  IV.  La  liquidazione
coatta  puo'  essere  richiesta  all'IVASS   anche   dai   commissari
straordinari  e  dai  commissari  liquidatori  dell'ultima   societa'
controllante. 
  2. Quando presso societa' del gruppo di cui  all'articolo  210-ter,
comma 2, siano in corso il fallimento, la liquidazione coatta o altre
procedure concorsuali, queste si convertono nella liquidazione coatta
disciplinata dal presente  articolo.  Fermo  restando  l'accertamento
dello stato di insolvenza  gia'  operato,  il  tribunale  competente,
anche d'ufficio, dichiara con sentenza in camera di consiglio che  la
societa' e' soggetta alla  procedura  di  liquidazione  prevista  dal
presente articolo e ordina la trasmissione degli atti all'IVASS.  Gli
organi della cessata procedura e quelli della liquidazione provvedono
con urgenza al passaggio delle consegne, dandone notizia con le forme
di pubblicita' stabilite dall'IVASS. Restano salvi gli effetti  degli
atti legalmente compiuti. 
  3. Ai commissari liquidatori  sono  attribuiti  i  poteri  previsti
dall'articolo 276, comma 5.))