Art. 279. 
 
(( (Procedure proprie delle singole societa' del gruppo assicurativo)
                                 )) 
 
  ((1.  Quando  l'ultima  societa'  controllante  italiana   di   cui
all'articolo 210, comma 2,  non  sia  sottoposta  ad  amministrazione
straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, le societa' del
gruppo di cui all'articolo  210-ter,  comma  2,  sono  soggette  alle
procedure previste dalle norme  di  legge  a  esse  applicabili.  Dei
relativi provvedimenti viene  data  comunicazione  all'IVASS  a  cura
dell'autorita' amministrativa o giudiziaria  che  li  ha  emessi.  Le
autorita' amministrative o giudiziarie che vigilano  sulle  procedure
informano l'IVASS di ogni circostanza, emersa nello svolgimento delle
medesime, rilevante ai fini della vigilanza sul gruppo assicurativo. 
  2. In deroga al comma 1, la societa' del gruppo di cui all'articolo
210-ter, comma 2, non e' soggetta alla procedura ad  essa  altrimenti
applicabile  e,  se  avviata,  viene  convertita  in  amministrazione
straordinaria  o  liquidazione  coatta,  se  essa   svolge   funzioni
strumentali essenziali per conto  dell'ultima  societa'  controllante
italiana di cui all'articolo 210, comma 2. Si  applicano,  in  quanto
compatibili, gli articoli 277 e 278.))