Art. 28 
 
                 Attivita' in regime di stabilimento 
 
  1. L'impresa  ((di  assicurazione  di  un  Paese  terzo)),  qualora
intenda esercitare nel territorio della Repubblica i rami  vita  o  i
rami  danni,  e'  preventivamente  autorizzata   dall'((IVASS))   con
provvedimento pubblicato nel Bollettino. 
  2.  L'autorizzazione  e'  efficace  limitatamente   al   territorio
nazionale, salva l'applicazione delle disposizioni  sulle  condizioni
per l'accesso all'attivita'  all'estero  in  regime  di  liberta'  di
prestazione di servizi. 
  3.   L'impresa,   qualora   nello   Stato   di   origine   eserciti
congiuntamente i rami vita e i rami danni, puo' essere autorizzata ad
esercitare esclusivamente i rami danni  o  i  rami  vita,  salvo  che
richieda l'autorizzazione all'esercizio dei  rami  vita  e  dei  rami
infortuni e malattia. 
  4. L'impresa di cui al comma 1 deve insediare nel territorio  della
Repubblica una sede secondaria e nominare un rappresentante  generale
che abbia residenza in Italia e che sia fornito dei  poteri  previsti
dall'articolo  23,  comma  2,  nonche'  del  potere  di  compiere  le
operazioni necessarie per la costituzione ed il vincolo del  deposito
cauzionale previsto  dal  comma  5.  Qualora  la  rappresentanza  sia
conferita ad  una  persona  giuridica,  si  applica  la  disposizione
contenuta   nell'articolo   23,   comma   2,   ultimo   periodo.   Il
rappresentante generale o,  se  diversa,  la  persona  preposta  alla
gestione effettiva della sede secondaria deve essere in possesso, per
la  durata   dell'incarico,   dei   requisiti   di   onorabilita'   e
professionalita' previsti dall'articolo 76. 
  5. L'((IVASS)) determina, con regolamento, gli altri requisiti  per
il rilascio dell'autorizzazione iniziale, ivi compreso  l'obbligo  di
presentare  un  programma  di  attivita',  nonche'  il  possesso  nel
territorio della Repubblica di investimenti per un  ammontare  almeno
uguale ((alla meta' degli importi di cui all'articolo  14,  comma  1,
lettera c) )) e con il deposito a titolo di cauzione, presso la Cassa
depositi e prestiti o presso la Banca  d'Italia,  di  una  somma,  in
numerario o in titoli, ((pari  ad  almeno  un  quarto))  dell'importo
minimo. Si applica l'articolo 14, commi 2, 3 e 4. 
  6.  Con  il  ((regolamento))  di  cui  al  comma  5  sono   inoltre
disciplinati  i  procedimenti   e   le   condizioni   di   estensione
dell'attivita' ad altri rami, di esercizio congiunto dei rami vita  e
dei rami infortuni e malattia e di  diniego  dell'autorizzazione.  Si
applica l'articolo 15. 
  7. L'autorizzazione non puo' essere altresi' rilasciata quando  non
sia rispettato dallo Stato di origine  il  principio  di  parita'  di
trattamento o di reciprocita' nei confronti delle imprese  aventi  la
sede legale nel territorio della Repubblica che intendano  costituire
o abbiano gia' costituito in tale Stato una sede secondaria.