Art. 280. 
 
       (( (Disposizioni comuni agli organi delle procedure) )) 
 
  ((1. Fermo quanto disposto dagli articoli 233 e  246,  le  medesime
persone possono essere  nominate  negli  organi  dell'amministrazione
straordinaria e della liquidazione coatta amministrativa di  societa'
del gruppo di cui all'articolo 210-ter,  comma  2,  quando  cio'  sia
ritenuto utile per agevolare lo svolgimento delle procedure. 
  2. Il commissario che in una determinata operazione ha un interesse
in conflitto con quello della societa', a cagione della  qualita'  di
commissario di altra societa' del gruppo, ne da' notizia  agli  altri
commissari, ove esistano,  nonche'  al  comitato  di  sorveglianza  e
all'IVASS. In caso di omissione, a detta comunicazione sono tenuti  i
membri del comitato di sorveglianza  che  siano  a  conoscenza  della
situazione di conflitto. Il comitato di sorveglianza puo' prescrivere
speciali cautele e formulare indicazioni  in  merito  all'operazione,
dell'inosservanza  delle  quali  i  commissari   sono   personalmente
responsabili. Ferma la facolta' di revocare e sostituire i componenti
gli organi  delle  procedure,  l'IVASS  puo'  impartire  direttive  o
disporre, ove del caso, la nomina  di  un  commissario  per  compiere
determinati atti. 
  3. Le indennita'  spettanti  ai  commissari  e  ai  componenti  del
comitato di sorveglianza  sono  determinate  dall'IVASS  in  base  ai
criteri dallo stesso stabiliti e sono a  carico  delle  societa'.  Le
indennita'  sono  determinate  valutando  in  modo   complessivo   le
prestazioni connesse alle cariche eventualmente  ricoperte  in  altre
procedure nel gruppo.))