Art. 281. 
 
       (Disposizioni comuni sulla competenza giurisdizionale) 
 
  1.  Quando  l'ultima  societa'   controllante   italiana   di   cui
all'articolo  210,  comma  2,  sia  sottoposta   ad   amministrazione
straordinaria o a liquidazione coatta  amministrativa,  per  l'azione
revocatoria prevista dall'articolo 276, comma 5, nonche' per tutte le
controversie fra le societa' del gruppo e' competente il  ((tribunale
dove  tale  societa'  controllante  ha  il  centro  degli   interessi
principali)). ((45)) ((56)) ((60)) ((64)) 
  2.  Quando  l'ultima  societa'   controllante   italiana   di   cui
all'articolo  210,  comma  2,  sia  sottoposta   ad   amministrazione
straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, per  i  ricorsi
avverso  i  provvedimenti  amministrativi  concernenti   o   comunque
connessi  alle  procedure  di  amministrazione  straordinaria  e   di
liquidazione coatta amministrativa di tale  societa'  controllante  e
delle societa' del gruppo, di cui all'articolo 210-ter, comma  2,  e'
competente il tribunale amministrativo regionale del Lazio con sede a
Roma. 
 
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AGGIORNAMENTO (45) 
  Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 ha disposto (con l'art. 370, comma
2) che la modifica di cui  al  presente  articolo  si  applica  "alle
liquidazioni coatte amministrative disposte per  effetto  di  domande
depositate   o   iniziative   comunque   esercitate   successivamente
all'entrata in vigore del presente decreto". 
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AGGIORNAMENTO (56) 
  Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 8 aprile
2020, n. 23, ha  disposto  (con  l'art.  389,  comma  1)  la  proroga
dell'entrata in vigore  della  modifica  del  comma  1  del  presente
articolo dal 15 agosto 2020 al 1° settembre 2021. 
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AGGIORNAMENTO (60) 
  Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n.  14,  come  modificato  dal  D.L.  24
agosto 2021, n. 118, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga
dell'entrata in vigore  della  modifica  del  comma  1  del  presente
articolo dal 1° settembre 2021 al 16 maggio 2022. 
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AGGIORNAMENTO (64) 
  Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n.  14,  come  modificato  dal  D.L.  30
aprile 2022, n. 36, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la  proroga
dell'entrata in vigore  della  modifica  del  comma  1  del  presente
articolo dal 16 maggio 2022 al 15 luglio 2022.