Art. 282. 
 
           (( (Gruppi e societa' non iscritte all'albo) )) 
 
  ((1. Le disposizioni degli articoli di  cui  al  presente  capo  si
applicano anche nei confronti delle societa' per le  quali,  pur  non
essendo  intervenuta  l'iscrizione,  ricorrano  le   condizioni   per
l'inserimento nell'albo di cui all'articolo 210-ter.))