Art. 283 
        Sinistri verificatisi nel territorio della Repubblica 
 
  1. Il Fondo di garanzia per le  vittime  della  strada,  costituito
presso la CONSAP, risarcisce i danni causati dalla  circolazione  dei
veicoli e dei natanti, per i quali vi e'  obbligo  di  assicurazione,
nei casi in cui: 
    a) il sinistro sia stato  cagionato  da  veicolo  o  natante  non
identificato; 
    b) il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione; 
    ((c) l'impresa che assicura il veicolo, al momento  del  sinistro
verificatosi nel territorio  della  Repubblica,  sia  assoggettata  a
procedura  di  regolazione  dell'insolvenza  o  a  una  procedura  di
liquidazione, come definita ai sensi dell'articolo 268, paragrafo  1,
lettera d) della direttiva 2009/138/CE, o vi venga assoggettata in un
momento successivo, e il  danneggiato  sia  anch'esso  residente  nel
territorio della Repubblica. Nel caso  in  cui  il  responsabile  del
sinistro sia assicurato presso un'impresa di un altro  Stato  membro,
il Fondo di garanzia per  le  vittime  della  strada  ha  diritto  di
recuperare dall'omologo organismo di garanzia le somme corrisposte ai
danneggiati;)) ((70)) 
    ((c-bis)  il  natante  risulti  assicurato  presso  una   impresa
operante nel territorio della Repubblica, in regime di stabilimento o
di liberta' di prestazione di servizi, e che al momento del  sinistro
si  trovi  in  stato  di  liquidazione  coatta  o  vi   venga   posta
successivamente;)) ((70)) 
    d) il veicolo sia posto in circolazione contro  la  volonta'  del
proprietario,  dell'usufruttuario,  dell'acquirente  con   patto   di
riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria. 
    d-bis)  il  veicolo  sia  stato  spedito  nel  territorio   della
Repubblica italiana da uno Stato di  cui  all'articolo  1,  comma  1,
lettera bbb), e nel periodo indicato all'articolo 1, comma 1, lettera
fff), numero 4-bis), lo stesso risulti coinvolto in un sinistro e sia
privo di assicurazione; 
    d-ter) il sinistro sia cagionato da un veicolo estero  con  targa
non corrispondente o non piu' corrispondente allo stesso veicolo. 
  2. Nel caso di cui al comma  1,  lettera  a),  il  risarcimento  e'
dovuto solo per i danni alla persona. In caso  di  danni  gravi  alla
persona, il risarcimento e' dovuto anche per i danni  alle  cose,  il
cui ammontare sia superiore all'importo di euro  500,  per  la  parte
eccedente tale ammontare. Nei casi di cui al  comma  1,  lettere  b),
d-bis) e d-ter) il risarcimento e' dovuto per i danni  alla  persona,
nonche' per i danni alle cose. Nel caso di cui al  comma  1,  lettera
c), il risarcimento e' dovuto per i danni alla persona, nonche' per i
danni alle cose.  Nel  caso  di  cui  al  comma  1,  lettera  d),  il
risarcimento e' dovuto, limitatamente ai terzi non  trasportati  e  a
coloro che sono trasportati contro la  propria  volonta'  ovvero  che
sono inconsapevoli della circolazione illegale, sia per i danni  alla
persona sia per i danni a cose. ((70)) 
  3. Nel caso previsto dal comma 1, lettera a), il danno e' risarcito
nei  limiti  dei  minimi  di  garanzia  previsti,  per  ogni  persona
danneggiata e per ogni sinistro, nel regolamento di cui  all'articolo
128 relativamente alle autovetture ad uso privato. La percentuale  di
inabilita' permanente, la qualifica  di  convivente  a  carico  e  la
percentuale di reddito del  danneggiato  da  calcolare  a  favore  di
ciascuno dei conviventi a carico sono determinate in base alle  norme
del testo unico delle disposizioni per  l'assicurazione  obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. 
  ((4. Nei casi previsti dal comma 1, lettere  b),  c),  c-bis),  d),
d-bis) e d-ter), il danno e' risarcito nei limiti  dei  massimali  di
cui all'articolo 128 e agli atti  delegati  di  adeguamento  all'IPCA
adottati dalla Commissione europea.)) ((70)) 
  5. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada  e'  surrogato,
per l'importo pagato, nei diritti  dell'assicurato,  del  danneggiato
verso l'impresa posta  in  liquidazione  coatta,  beneficiando  dello
stesso trattamento previsto per i crediti di  assicurazione  indicati
all'articolo 258, comma 4, lettera a). L'impresa di assicurazione che
ha provveduto alla liquidazione del  danno,  ai  sensi  dell'articolo
150, ha diritto di regresso nei confronti del Fondo di  garanzia  per
le vittime della strada in caso di liquidazione  coatta  dell'impresa
di assicurazione del veicolo responsabile. 
  ((5-bis. Nel caso di liquidazione volontaria dell'impresa, il Fondo
di garanzia per le vittime della strada ha diritto  al  regresso  per
l'importo pagato nei confronti dell'impresa.)) ((70)) 
 
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AGGIORNAMENTO (70) 
  Il D.Lgs. 22 novembre 2023, n. 184 ha disposto (con l'art. 2, comma
1, lettera m)) che "al comma 2, terzo periodo,  le  parole:  «lettera
c)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere c) e c-bis)»". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 1)  che  "Le  disposizioni
del presente decreto si applicano a decorrere dal 23 dicembre 2023".