Art. 283-bis 
(( (Obblighi di informativa a carico del Fondo  di  garanzia  per  le
                      vittime della strada). )) 
 
  ((1. Fatti salvi gli obblighi di cui all'articolo 247, il Fondo  di
garanzia per  le  vittime  della  strada  informa  tempestivamente  i
corrispondenti  organismi  degli  Stati  membri  dell'apertura  della
procedura di  liquidazione  di  un'impresa  avente  sede  legale  nel
territorio  della  Repubblica  e  autorizzata   all'esercizio   delle
assicurazioni per la responsabilita' civile per i danni causati dalla
circolazione dei veicoli a motore.)) 
                                                               ((70)) 
 
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AGGIORNAMENTO (70) 
  Il D.Lgs. 22 novembre 2023, n. 184 ha disposto (con l'art. 4, comma
1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere
dal 23 dicembre 2023".