Art. 284. 
 
    ((Sinistri causati da natanti in altro Stato membro)) ((70)) 
 
  1. Il Fondo di garanzia per  le  vittime  della  strada  e'  tenuto
altresi' ((,  in  conformita'  all'articolo  283,  comma  1,  lettera
c-bis),)) a risarcire i ((danni derivanti dai)) sinistri causati  sul
territorio di un altro Stato membro da ((natanti)) ivi  immatricolati
che siano assicurati presso un'impresa  con  sede  legale  in  Italia
operante in tale altro Stato in regime di stabilimento o di  liberta'
di prestazione di servizi, che al momento del sinistro  si  trovi  in
stato di liquidazione coatta o vi  venga  posta  successivamente.  Si
applica l'articolo 283, comma 5. ((70)) 
  2. Il ((Ministro delle imprese e del made in Italy)) autorizza, con
decreto  da  pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale,  la   CONSAP   a
sottoscrivere le convenzioni con i  fondi  di  garanzia  degli  altri
Stati membri concernenti il risarcimento dei sinistri di cui al comma
1. ((70)) 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (70) 
  Il D.Lgs. 22 novembre 2023, n. 184 ha disposto (con l'art. 4, comma
1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere
dal 23 dicembre 2023".