Art. 285 
 
 
            Fondo di garanzia per le vittime della strada 
 
  1.  Il  Fondo  di  garanzia  per  le  vittime   della   strada   e'
amministrato,  sotto  la  vigilanza  del  Ministero  dello   sviluppo
economico, dalla CONSAP con l'assistenza di un apposito comitato. 
  ((1-bis. Il Fondo di cui al comma 1 coopera, quando necessario, con
gli omologhi organismi degli altri Stati membri, con gli organismi di
compensazione istituiti ai sensi dell'articolo 25-bis della direttiva
2009/103/CE, con tutte le altre parti  interessate,  nonche'  con  le
autorita' competenti degli Stati membri. Tale cooperazione include la
richiesta, l'ottenimento e la fornitura di informazioni,  compresi  i
dettagli di richieste di indennizzo specifiche.)) ((70)) 
  ((1-ter. L'impresa designata di  cui  all'articolo  286,  comma  1,
informa il Fondo di cui al comma 1 della ricezione  della  richiesta.
Qualora il responsabile ultimo sia l'organismo dello Stato membro  di
origine dell'impresa di un altro Stato membro operante nel territorio
della Repubblica in regime di stabilimento o di libera prestazione di
servizi, il Fondo di cui al comma 1 provvede ad informare l'organismo
equivalente dello Stato membro di origine dell'impresa e l'impresa di
detto Stato membro soggetta a procedura di  liquidazione,  o  il  suo
amministratore  straordinario  o  il  liquidatore,  quali   definiti,
rispettivamente, all'articolo 268, lettere e) e f),  della  direttiva
2009/138/CE, della richiesta. L'impresa operante nel territorio della
Repubblica in regime di  stabilimento  o  di  libera  prestazione  di
servizi, assoggettata a procedura di regolazione dell'insolvenza o  a
una procedura di liquidazione, come definita ai  sensi  dell'articolo
268, paragrafo 1, lettera d) della direttiva 2009/138/CE, informa  il
Fondo di cui al comma 1 nel momento  in  cui  indennizza  o  nega  la
responsabilita' in relazione a una richiesta  di  indennizzo  che  e'
stata ricevuta dal Fondo stesso. Il Fondo di cui al comma 1,  che  ha
anticipato l'indennizzo al danneggiato, ha diritto di  richiedere  il
rimborso  delle  somme  versate  all'organismo  omologo  responsabile
ultimo per il sinistro.)) ((70)) 
  ((1-quater. Qualora il responsabile ultimo  sia  l'organismo  dello
Stato membro di origine dell'impresa di un  altro  Stato  membro,  il
Fondo di cui al comma 1,  che  ha  indennizzato  il  danneggiato,  ha
diritto  di  richiedere  il   rimborso   delle   somme   versate   al
corrispondente organismo del suddetto Stato membro  che  provvede  al
pagamento entro sei mesi o  entro  il  diverso  termine  convenuto.))
((70)) 
  2. Il ((Ministro delle imprese del made in Italy)) disciplina,  con
regolamento, le condizioni e  le  modalita'  di  amministrazione,  di
intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della
strada, nonche' la composizione del  comitato  di  cui  al  comma  1.
((70)) 
  3. Le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per  la
responsabilita' civile per i danni  causati  dalla  circolazione  dei
veicoli a motore e dei natanti sono tenute a versare annualmente alla
CONSAP, gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime  della
strada, un contributo commisurato al  premio  incassato  per  ciascun
contratto stipulato in adempimento dell'obbligo di assicurazione. 
  ((3-bis. Nei casi di cui all'articolo 283, comma 1, lettera c),  il
contributo di cui al comma 3 e' versato esclusivamente dalle  imprese
autorizzate dall'IVASS all'esercizio nel territorio della  Repubblica
delle assicurazioni per la responsabilita' civile per i danni causati
dalla circolazione dei veicoli a motore.)) ((70)) 
  4. Il regolamento di cui al  comma  2  determina  le  modalita'  di
fissazione annuale della misura del contributo,  nel  limite  massimo
del quattro  per  cento  del  premio  imponibile,  tenuto  conto  dei
risultati della liquidazione  dei  danni  che  sono  determinati  nel
rendiconto annualmente  predisposto  dal  comitato  di  gestione  del
fondo. 
  4-bis. La CONSAP ha il potere di negoziare e di  concludere,  entro
il 23 dicembre 2023, un accordo con gli organismi omologhi  al  Fondo
di garanzia per le vittime della  strada  degli  altri  Stati  membri
dell'Unione europea, al fine di dare  attuazione  alle  procedure  di
rimborso e di rivalsa previste dall'articolo  10-bis,  paragrafo  13,
della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio
del 16 settembre 2009. L'accordo e'  notificato  immediatamente  alla
Commissione europea. 
 
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AGGIORNAMENTO (70) 
  Il D.Lgs. 22 novembre 2023, n. 184 ha disposto (con l'art. 4, comma
1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere
dal 23 dicembre 2023".