Art. 286 
        Liquidazione dei danni a cura dell'impresa designata 
 
  1. La liquidazione dei danni per i  sinistri  di  cui  all'articolo
283, comma 1, lettere a), b), c) (( , c-bis) )), d), d-bis) e d-ter),
e' effettuata a  cura  di  un'impresa  designata  dall'IVASS  secondo
quanto previsto nel regolamento adottato dal ((Ministro delle imprese
e del made in Italy)). L'impresa provvede alla liquidazione dei danni
anche per i sinistri  verificatisi  oltre  la  scadenza  del  periodo
assegnato e fino alla data indicata  nel  provvedimento  che  designi
altra impresa. ((70)) 
  2. Le somme anticipate dalle imprese designate, comprese  le  spese
ed al netto delle somme recuperate ai sensi dell'articolo  292,  sono
rimborsate dalla CONSAP - Fondo di  garanzia  per  le  vittime  della
strada, secondo le convenzioni, stipulate fra le imprese e  il  Fondo
di garanzia per le vittime della  strada,  soggette  all'approvazione
del ((Ministro delle imprese  e  del  made  in  Italy))  su  proposta
dell'IVASS. ((70)) 
  3. Le imprese designate sono sottoposte,  per  l'attivita'  oggetto
delle convenzioni, alle direttive per il regolare  svolgimento  delle
operazioni di liquidazione  dei  danni  emanate  in  via  generale  o
particolare dalla CONSAP. 
 
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AGGIORNAMENTO (70) 
  Il D.Lgs. 22 novembre 2023, n. 184 ha disposto (con l'art. 4, comma
1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere
dal 23 dicembre 2023".