Art. 287. 
 
                Esercizio dell'azione di risarcimento 
 
  1. Nelle ipotesi previste dall'articolo 283, comma 1,  lettere  a),
b) (( , c-bis) )) ,d) , d-bis) e d-ter), l'azione per il risarcimento
dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i
quali vi e' obbligo di assicurazione, puo' essere proposta solo  dopo
che siano decorsi sessanta giorni da quello  in  cui  il  danneggiato
abbia chiesto  il  risarcimento  del  danno,  a  mezzo  raccomandata,
all'impresa designata, inviandone copia  contestuale  alla  CONSAP  -
Fondo di garanzia per le vittime della strada. Nell'ipotesi  prevista
dall'articolo 283, comma 1, lettera c), l'azione per il  risarcimento
dei danni puo' essere proposta solo dopo che siano decorsi  sei  mesi
dal giorno in cui il danneggiato ha  richiesto  il  risarcimento  del
danno. ((70)) 
  2. Il danneggiato che,  nell'ipotesi  prevista  dall'articolo  283,
comma 1, lettera a), abbia  fatto  richiesta  all'impresa  designata,
inviandone copia contestuale alla CONSAP - Fondo di garanzia  per  le
vittime della strada, non e' tenuto a rinnovare  la  domanda  qualora
successivamente venga identificata  l'impresa  di  assicurazione  del
responsabile. 
  3. L'azione per il risarcimento del danno  deve  essere  esercitata
esclusivamente nei confronti  dell'impresa  designata.  La  CONSAP  -
Fondo  di  garanzia  per  le  vittime  della  strada  puo'   tuttavia
intervenire nel processo, anche in grado di appello. 
  4. Nei casi previsti dall'art. 283, comma 1, lettere b),  d-bis)  e
d-ter), deve essere convenuto in giudizio anche il  responsabile  del
danno. 
  5. Nel giudizio promosso  ai  sensi  dell'articolo  283,  comma  1,
((lettere c) e c-bis)), deve essere convenuto in  giudizio  anche  il
commissario  liquidatore  dell'impresa  di  assicurazione  ((o  altro
soggetto che gestisce  la  procedura  cui  e'  soggetta  l'impresa)).
((70)) 
 
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AGGIORNAMENTO (70) 
  Il D.Lgs. 22 novembre 2023, n. 184 ha disposto (con l'art. 4, comma
1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere
dal 23 dicembre 2023".