Art. 288. 
 
(( (Diritti dei danneggiati nei confronti del Fondo di  garanzia  per
                    le vittime della Strada). )) 
 
  ((1. I danneggiati da  veicoli  assicurati  con  imprese  con  sede
legale nel territorio della  Repubblica  che  esercitano  i  rami  di
responsabilita' civile dei veicoli a motore e dei natanti soggette  a
procedure di cui all'articolo 283, comma  1,  lettere  c)  e  c-bis),
possono far valere, nei limiti  delle  somme  indicate  dall'articolo
283, comma 4, i diritti derivanti dal contratto nei  confronti  della
CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della  strada,  richiedendo
l'indennizzo direttamente all'impresa designata per il territorio  in
cui e' avvenuto il sinistro. 
  2. Entro tre mesi dalla richiesta di  cui  al  comma  1,  l'impresa
designata: 
    a)  formula  un'offerta  di  indennizzo  motivata  con  la  quale
chiarisce di essere tenuta a provvedere all'indennizzo, in quanto  la
richiesta non e' contestata e  i  danni  sono  stati  parzialmente  o
interamente quantificati o 
    b) fornisce una risposta motivata con la quale chiarisce  di  non
essere tenuta a provvedere all'indennizzo, o con la  quale  neghi  la
responsabilita'  ovvero  dichiari  che  la  responsabilita'  non   e'
chiaramente determinata ovvero che i danni non sono stati interamente
quantificati. 
  3. Laddove l'indennizzo sia  dovuto  in  conformita'  al  comma  2,
lettera  a),  l'impresa  designata   provvede   a   indennizzare   il
danneggiato senza indebito ritardo e in  ogni  caso  entro  tre  mesi
dall'accettazione, da parte del danneggiato, dell'offerta motivata di
indennizzo. Ove i danni siano stati quantificati  solo  parzialmente,
l'impresa designata provvede a indennizzare il danneggiato entro  tre
mesi dall'accettazione dell'offerta. La somma corrisposta e' imputata
alla liquidazione definitiva del danno. 
  4. L'impresa designata non subordina il  pagamento  dell'indennizzo
alla condizione che il danneggiato dimostri che la persona  fisica  o
giuridica responsabile non e' in grado  o  rifiuta  di  pagare,  o  a
condizioni diverse da quelle stabilite nei commi 1, 2 e 3. 
  5. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 146,  comma  1,
in quanto compatibili.)) 
                                                               ((70)) 
 
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AGGIORNAMENTO (70) 
  Il D.Lgs. 22 novembre 2023, n. 184 ha disposto (con l'art. 4, comma
1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere
dal 23 dicembre 2023".