Art. 29. 
 
       Divieto di operare in regime di prestazione di servizi 
 
  1. E' vietato all'impresa ((di un Paese  terzo))  l'esercizio,  nel
territorio della Repubblica, dell'attivita' nei rami vita o nei  rami
danni in regime di liberta' di prestazione di servizi. 
  2. Il comma 1 si applica anche nei confronti delle sedi  secondarie
situate in Stati terzi appartenenti ad imprese aventi sede legale  in
un altro Stato membro. 
  3. E' fatto divieto ai  soggetti  che  hanno  il  domicilio  o,  se
persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica di
concludere  contratti  con  imprese  che  svolgono   l'attivita'   in
violazione di quanto previsto ai commi 1 e  2.  E'  altresi'  vietata
qualsiasi forma  di  intermediazione  per  la  stipulazione  di  tali
contratti. 
  4. In caso di violazione del divieto il contratto  e'  nullo  e  si
applica l'articolo 167, comma 2.