Art. 290 
 
                      Prescrizione dell'azione 
 
  1.  L'azione  diretta  che  spetta  al  danneggiato  nei  confronti
dell'impresa designata, nei casi previsti dall'articolo 283, comma 1,
lettere a), b), d), d-bis)  e  d-ter),  e'  soggetta  al  termine  di
prescrizione cui sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile. 
  2. L'azione che spetta al danneggiato  nei  confronti  dell'impresa
designata, nel caso previsto dall'articolo 283, comma 1,  ((  lettere
c) e c-bis) )), e' proponibile fino a che non sia prescritta l'azione
nei confronti dell'impresa ((...)). ((70)) 
 
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AGGIORNAMENTO (70) 
  Il D.Lgs. 22 novembre 2023, n. 184 ha disposto (con l'art. 4, comma
1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere
dal 23 dicembre 2023".