Art. 292. 
 
       Diritto di regresso e di surroga dell'impresa designata 
 
  1. L'impresa  designata  che,  anche  in  via  di  transazione,  ha
risarcito il danno nei casi  previsti  dall'articolo  283,  comma  1,
lettere a) b), d),  d-bis)  e  d-ter),  ha  azione  di  regresso  nei
confronti   dei   responsabili   del   sinistro   per   il   recupero
dell'indennizzo pagato nonche' degli interessi e delle spese. 
  2. Nel caso previsto dall'articolo  283,  comma  1,  lettere  c)  e
c-bis), l'impresa designata che, ((anche in via  di  transazione,  ha
risarcito il danno e' surrogata, per l'importo,)) pagato, nei diritti
dell'assicurato e del danneggiato verso l'impresa.  Se  l'impresa  e'
posta  in  liquidazione  coatta  sussistono  gli   stessi   privilegi
stabiliti dalla legge a favore dei medesimi. (70) 
 
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AGGIORNAMENTO (70) 
  Il D.Lgs. 22 novembre 2023, n. 184 ha disposto (con l'art. 4, comma
1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere
dal 23 dicembre 2023".