Art. 293. 
 
Liquidazione  dei  danni  a  cura  del  commissario  dell'impresa  in
                         liquidazione coatta 
 
  1.  Il  commissario  dell'impresa  in  liquidazione   puo'   essere
autorizzato, nel  decreto  che  dispone  la  liquidazione  coatta,  a
procedere, anche per conto del Fondo di garanzia per le vittime della
strada ed in deroga all'articolo 286, comma 1, alla liquidazione  dei
danni  causati  dalla  circolazione  dei  veicoli   e   dei   natanti
verificatisi  anteriormente  alla  pubblicazione   del   decreto   di
liquidazione, nonche' di quelli verificatisi successivamente  e  fino
alla scadenza dei contratti di assicurazione in corso o  del  periodo
di tempo per il quale e' stato pagato il premio. 
  2. La CONSAP - Fondo  di  garanzia  per  le  vittime  della  strada
anticipa  al  commissario  le  somme  occorrenti  per  le  spese  del
procedimento di liquidazione dei danni nei limiti di quanto  previsto
nel regolamento  di  cui  all'articolo  285,  comma  2.  In  caso  di
insufficienza dell'attivo le somme erogate restano definitivamente  a
carico della CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada. 
  3. Per l'assolvimento del compito di cui al comma 1 il  commissario
provvede a riassumere il personale gia' dipendente dall'impresa posta
in liquidazione coatta. Il  personale  e'  retribuito  con  i  minimi
previsti nei contratti collettivi  di  categoria  in  relazione  alle
mansioni espletate.