Art. 296. 
 
                  Organismo di indennizzo italiano 
 
  1. Alla CONSAP, quale gestore del Fondo di garanzia per le  vittime
della strada, e' riconosciuta la funzione di Organismo di  indennizzo
italiano. ((Per l'esercizio delle funzioni  di  cui  al  all'articolo
297,  comma  1-bis,  la  CONSAP  utilizza  il   contributo   di   cui
all'articolo 285, comma 3-bis.)) ((70)) 
  2. L'Organismo di indennizzo italiano nello svolgimento  delle  sue
funzioni puo' avvalersi dell'Ufficio  centrale  italiano  secondo  le
modalita' stabilite con apposita convenzione. 
  2-bis. La CONSAP ha il potere di negoziare e di  concludere,  entro
il 23 dicembre 2023, un accordo  con  gli  omologhi  organismi  degli
altri Stati membri dell'Unione europea, al fine  di  dare  attuazione
alle procedure  di  rimborso  e  di  rivalsa  previste  dall'articolo
25-bis, paragrafo 13,  della  direttiva  2009/103/CE  del  Parlamento
europeo  e  del  Consiglio  del  16  settembre  2009.  L'accordo   e'
notificato immediatamente alla Commissione europea. 
  ((2-ter. Si applicano le  disposizioni  di  cui  all'articolo  146,
comma 1, in quanto compatibili.)) ((70)) 
 
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AGGIORNAMENTO (70) 
  Il D.Lgs. 22 novembre 2023, n. 184 ha disposto (con l'art. 4, comma
1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere
dal 23 dicembre 2023".