Art. 299. 
 
                Rimborsi tra organismi di indennizzo 
 
  1. L'Organismo di indennizzo italiano, qualora abbia risarcito  gli
aventi diritto secondo quanto stabilito dall'articolo 298, acquisisce
un credito, nei confronti dell'Organismo di  indennizzo  dello  Stato
membro ove ha sede lo stabilimento dell'impresa di assicurazione  che
ha stipulato il contratto di assicurazione del veicolo che ha causato
il sinistro, per quanto anticipato a titolo  di  risarcimento  e  per
quanto sostenuto a titolo di spese dirette e indirette relative  alla
liquidazione del danno, nella misura e  con  le  modalita'  stabilite
dall'accordo fra gli organismi di indennizzo e fra gli  organismi  di
indennizzo e i fondi di garanzia. 
  2. Nel caso di sinistri avvenuti in uno Stato membro diverso  dallo
Stato di residenza degli aventi diritto al risarcimento o nel caso di
sinistri avvenuti in uno Stato terzo aderente al sistema della  carta
verde e causati dalla circolazione dei veicoli assicurati con imprese
stabilite nel territorio della Repubblica, l'Organismo di  indennizzo
italiano e' tenuto  al  rimborso  della  somma  eventualmente  pagata
dall'organismo di indennizzo dello Stato di  residenza  degli  aventi
diritto al risarcimento per danni subiti da questi ultimi. 
  3. L'Organismo di indennizzo  italiano  e'  surrogato  nei  diritti
degli aventi diritto al risarcimento nei  confronti  dell'impresa  di
assicurazione o del responsabile del sinistro  nella  misura  in  cui
l'organismo di indennizzo  dello  Stato  membro  di  residenza  degli
aventi diritto ha  risarcito  questi  ultimi  per  il  danno  subito.
L'impresa e' tenuta a rimborsare entro trenta giorni  l'Organismo  di
indennizzo italiano di quanto da quest'ultimo corrisposto a titolo di
risarcimento e di quanto dal medesimo corrisposto a titolo  di  spese
dirette ed  indirette  di  cui  al  comma  1,  a  semplice  richiesta
corredata  della  prova   dell'avvenuto   pagamento.   L'importo   da
rimborsare  puo'  costituire  oggetto  di  contestazione   da   parte
dell'impresa esclusivamente nel caso in cui l'organismo di indennizzo
estero abbia omesso di informare l'impresa di assicurazione  italiana
di aver ricevuto una richiesta di risarcimento da parte degli  aventi
diritto.