Art. 30. 
 
            (Sistema di governo societario dell'impresa) 
 
  1. L'impresa si dota di un efficace sistema di  governo  societario
((, ivi inclusi i sistemi di remunerazione e di incentivazione,)) che
consenta una gestione sana e prudente dell'attivita'. Il  sistema  di
governo societario e' proporzionato alla natura, alla portata e  alla
complessita' delle attivita' dell'impresa. 
  2. Il sistema di governo societario di cui  al  comma  1  comprende
almeno: 
    a)  l'istituzione  di   un'adeguata   e   trasparente   struttura
organizzativa,  con  una   chiara   ripartizione   e   un'appropriata
separazione delle  responsabilita'  delle  funzioni  e  degli  organi
dell'impresa; 
    b) l'organizzazione di un efficace sistema di trasmissione  delle
informazioni; 
    c) il possesso da  parte  di  coloro  che  svolgono  funzioni  di
amministrazione, direzione e  controllo  e  di  coloro  che  svolgono
funzioni fondamentali dei requisiti di cui all'articolo 76; 
    d)  la  predisposizione  di  meccanismi  idonei  a  garantire  il
rispetto delle disposizioni di cui al presente Capo; 
    e) l'istituzione  della  funzione  di  revisione  interna,  della
funzione di verifica della conformita', della  funzione  di  gestione
dei  rischi  e  della  funzione  attuariale.   Tali   funzioni   sono
fondamentali e di conseguenza sono considerate funzioni essenziali  o
importanti. 
  3. Il sistema di governo societario e' sottoposto ad una  revisione
interna periodica almeno annuale. 
  4. L'impresa  adotta  misure  ragionevoli  idonee  a  garantire  la
continuita'  e  la  regolarita'  dell'attivita'  esercitata,  inclusa
l'elaborazione di piani di emergenza. A tal fine, l'impresa  utilizza
adeguati e proporzionati sistemi, risorse e procedure interne. 
  5. L'impresa adotta politiche scritte con riferimento  quanto  meno
al sistema di gestione dei rischi, al sistema di  controllo  interno,
alla  revisione  interna  e,  ove  rilevante,  all'esternalizzazione,
nonche'  una  politica   per   l'adeguatezza   nel   continuo   delle
informazioni fornite al supervisore ai sensi dell'articolo  47-quater
e per le informazioni contenute nella relazione sulla solvibilita'  e
sulla  condizione  finanziaria  di  cui  agli  articoli   47-septies,
47-octies e 47-novies e garantisce che ad esse sia data attuazione. 
  6. Le politiche di cui al comma 5  sono  approvate  preventivamente
dal consiglio di amministrazione.  Il  consiglio  di  amministrazione
riesamina le politiche almeno una volta l'anno in concomitanza con la
revisione di cui al comma 3 e, in ogni  caso,  apporta  le  modifiche
necessarie in caso di variazioni significative del sistema di governo
societario. 
  7. L'IVASS detta  con  regolamento  disposizioni  di  dettaglio  in
materia di  sistema  di  governo  societario  di  cui  alla  presente
Sezione.