Art. 30-ter 
 
    (( (Valutazione interna del rischio e della solvibilita') )) 
 
  ((1.  Nell'ambito  del  sistema  di  gestione  dei  rischi  di  cui
all'articolo 30-bis l'impresa effettua  la  valutazione  interna  del
rischio e della solvibilita'. La valutazione interna  del  rischio  e
della solvibilita' e'  parte  integrante  della  strategia  operativa
dell'impresa e di tale valutazione  l'impresa  tiene  conto  in  modo
sistematico nell'ambito delle proprie decisioni strategiche. 
  2. La valutazione di cui al comma 1 riguarda almeno: 
    a) il fabbisogno di  solvibilita'  globale  dell'impresa,  tenuto
conto del profilo di rischio specifico, dei limiti di tolleranza  del
rischio approvati e della strategia operativa dell'impresa; 
    b) l'osservanza su base continuativa dei  requisiti  patrimoniali
previsti dal Titolo III, Capo IV-bis, e dei requisiti in  materia  di
riserve tecniche previsti dal Titolo III, Capo II; 
    c) la misura  in  cui  il  profilo  di  rischio  dell'impresa  si
discosta dalle  ipotesi  sottostanti  al  Requisito  Patrimoniale  di
Solvibilita' di cui all'articolo 45-ter, commi 3 e 4,  calcolato  con
la formula standard conformemente al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione
II, o con un modello interno completo  o  parziale  conformemente  al
Titolo III, Capo IV-bis, Sezione III. 
  3. Ai fini del comma  2,  lettera  a),  l'impresa  adotta  processi
proporzionati alla natura,  alla  portata  e  alla  complessita'  dei
rischi inerenti  alla  propria  attivita',  idonei  a  consentire  la
corretta individuazione e la  valutazione  dei  rischi  a  cui  e'  o
potrebbe essere esposta nel breve  e  nel  lungo  termine.  L'impresa
giustifica i metodi utilizzati ai fini di tale valutazione. 
  4. L'impresa che  applica  l'aggiustamento  di  congruita'  di  cui
all'articolo 36-quinquies, l'aggiustamento per la volatilita' di  cui
all'articolo 36-septies, o le misure transitorie di cui agli articoli
344-novies e 344-decies, valuta la conformita'  con  i  requisiti  di
capitale di cui al comma 2, lettera b), sia tenendo che  non  tenendo
conto degli aggiustamenti e delle misure transitorie di cui sopra. 
  5. Nel caso di cui al comma 2, lettera  c),  se  e'  utilizzato  un
modello  interno,   la   valutazione   e'   eseguita   insieme   alla
ricalibrazione che trasforma la quantificazione interna  del  rischio
nella misura del rischio e calibrazione del Requisito Patrimoniale di
Solvibilita'. 
  6. L'impresa esegue la valutazione  interna  del  rischio  e  della
solvibilita'  almeno  una   volta   all'anno   e,   in   ogni   caso,
immediatamente  dopo   il   verificarsi   di   qualsiasi   variazione
significativa del suo profilo di rischio. 
  7. L'impresa comunica all'IVASS i risultati di ciascuna valutazione
interna del rischio e della solvibilita' nell'ambito dell'informativa
da fornire ai sensi dell'articolo 47-quater. 
  8. La valutazione interna del rischio e della solvibilita'  non  e'
finalizzata al  calcolo  del  requisito  patrimoniale.  Il  Requisito
Patrimoniale di Solvibilita' e' soggetto ad  adeguamento  solo  sulla
base  di  quanto  disposto  dagli  articoli  47-sexies,   207-octies,
216-sexies, comma 1, lettera b), 216-septies, 217-quater.))