Art. 30-quinquies 
 
                (( (Funzione di revisione interna) )) 
 
  ((1.  L'impresa  istituisce  una  efficace  funzione  di  revisione
interna e ne garantisce  l'autonomia  di  giudizio  e  l'indipendenza
rispetto alle funzioni operative. 
  2.  La  funzione  di  revisione  interna  include  la   valutazione
dell'adeguatezza e l'efficacia del sistema  di  controllo  interno  e
delle  ulteriori  componenti  del  sistema  di   governo   societario
dell'impresa di cui al presente Capo. 
  3. La funzione  di  revisione  interna  comunica  al  consiglio  di
amministrazione le  risultanze  e  le  raccomandazioni  in  relazione
all'attivita' svolta, indicando gli interventi correttivi da adottare
in caso di rilevazione di disfunzioni e criticita'. Il  consiglio  di
amministrazione definisce i  provvedimenti  da  porre  in  essere  in
relazione a ciascuna raccomandazione ricevuta e individua  le  misure
dirette  ad  eliminare  le  carenze  riscontrate  dalla  funzione  di
revisione interna, garantendone l'attuazione.))