Art. 30-sexies 
 
                     (( (Funzione attuariale) )) 
 
  ((1. L'impresa istituisce  una  efficace  funzione  attuariale.  La
funzione attuariale: 
    a) coordina il calcolo delle riserve tecniche; 
    b) garantisce  l'adeguatezza  delle  metodologie  e  dei  modelli
sottostanti utilizzati, nonche' delle  ipotesi  su  cui  si  basa  il
calcolo delle riserve tecniche; 
    c) valuta la sufficienza e la qualita' dei  dati  utilizzati  nel
calcolo delle riserve tecniche; 
    d)   confronta   le   migliori   stime   con   i   dati   desunti
dall'esperienza; 
    e) informa il consiglio di amministrazione  sull'affidabilita'  e
sull'adeguatezza del calcolo delle riserve tecniche; 
    f) supervisiona il calcolo delle riserve tecniche nei casi di cui
all'articolo 36-duodecies; 
    g) formula un parere sulla politica di sottoscrizione globale; 
    h)  formula  un  parere   sull'adeguatezza   degli   accordi   di
riassicurazione; 
    i) contribuisce ad applicare  in  modo  efficace  il  sistema  di
gestione dei rischi di cui all'articolo 30-bis,  in  particolare  con
riferimento alla modellizzazione dei rischi sottesa  al  calcolo  dei
requisiti patrimoniali di cui al Titolo  III,  Capo  IV-bis,  e  alla
valutazione  interna  del  rischio  e  della  solvibilita'   di   cui
all'articolo 30-ter. 
  2. La funzione attuariale e' esercitata  da  un  attuario  iscritto
nell'albo professionale di cui alla legge 9 febbraio  1942,  n.  194,
ovvero da soggetti che dispongono di: 
    a) conoscenze di matematica attuariale  e  finanziaria,  adeguate
alla natura, alla portata e alla  complessita'  dei  rischi  inerenti
all'attivita' dell'impresa; 
    b) comprovata esperienza professionale nelle materie rilevanti ai
fini dell'espletamento dell'incarico. ))