Art. 30-novies 
 
 (( (Strumenti del sistema di gestione dei rischi sulle tariffe) )) 
 
  ((1. In applicazione dell'articolo  30-bis,  comma  3,  lettera  a)
l'impresa, per ciascuna nuova tariffa, opera valutazioni  dei  rischi
assicurabili, delle ipotesi poste a base del calcolo dei premi, della
redditivita'  attesa  e  dell'equilibrio  tariffario  atteso.   Dette
valutazioni formano oggetto di una relazione  tecnica  da  conservare
presso l'impresa. 
  2. Ai fini del comma 1,  l'impresa  applica  il  principio  di  cui
all'articolo 30-ter, comma 3. 
  3. La relazione tecnica, di  cui  al  comma  1,  e'  trasmessa,  su
richiesta, alla societa' di  revisione,  all'organo  di  controllo  e
all'IVASS. 
  4. L'IVASS, nel rispetto delle disposizioni della presente Sezione,
puo' disciplinare con regolamento i contenuti della relazione di  cui
al comma 1, anche  in  relazione  a  talune  tipologie  tariffarie  e
stabilire altri obblighi di trasmissione del documento.))