Art. 303. 
 
            Fondo di garanzia per le vittime della caccia 
 
  1.  Il  Fondo  di  garanzia  per  le  vittime   della   caccia   e'
amministrato,  sotto  la  vigilanza  del  Ministero  dello   sviluppo
economico, dalla CONSAP con l'assistenza di un apposito comitato. 
  2.  Il  Ministro   dello   sviluppo   economico   disciplina,   con
regolamento, le condizioni e  le  modalita'  di  amministrazione,  di
intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della
caccia, nonche' la composizione del comitato di cui al comma 1. 
  3. Le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per  la
responsabilita' venatoria sono  tenute  a  versare  annualmente  alla
CONSAP, gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime  della
caccia, un contributo commisurato al  premio  incassato  per  ciascun
contratto stipulato in adempimento dell'obbligo di assicurazione. 
  4. Il regolamento di cui al comma 2  determina  ((le  modalita'  di
fissazione annuale della misura del contributo,  nel  limite  massimo
del quindici per cento del  premio  imponibile)),  tenuto  conto  dei
risultati della liquidazione  dei  danni  che  sono  determinati  nel
rendiconto annualmente  predisposto  dal  comitato  di  gestione  del
fondo.