Art. 307. 
 
              Collaborazione con la Guardia di finanza 
 
  1. Nell'esercizio delle funzioni  di  vigilanza,  l'((IVASS))  puo'
avvalersi della Guardia di finanza, che esegue  le  verifiche  e  gli
accertamenti richiesti agendo  con  i  poteri  di  indagine  ad  essa
attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto
e delle imposte sui redditi. 
  2. Tutte le notizie, le  informazioni  e  i  dati  acquisiti  dalla
Guardia di finanza nell'assolvimento dei compiti previsti dal comma 1
sono comunicati all'((IVASS)).