Art. 308. 
 
                 Abuso di denominazione assicurativa 
 
  1. L'uso, nella denominazione sociale o in qualsiasi  comunicazione
al pubblico, delle parole assicurazione,  riassicurazione,  ((impresa
o))  compagnia  di  assicurazione,   ((impresa   o))   compagnia   di
riassicurazione,  mutua  assicuratrice  ovvero  di  altre  parole   o
locuzioni, anche in lingua estera, idonee a trarre in  inganno  sulla
legittimazione  allo  svolgimento   dell'attivita'   assicurativa   o
riassicurativa e' vietato ai soggetti  diversi,  rispettivamente,  da
quelli autorizzati all'esercizio dell'attivita' di assicurazione o di
riassicurazione. ((45)) 
  2. L'uso nella ragione o nella denominazione sociale o in qualsiasi
comunicazione   al   pubblico,   delle   parole   intermediario    di
assicurazione,  intermediario  di  riassicurazione,   produttore   di
assicurazione,  agente  di  assicurazione,   broker,   mediatore   di
assicurazione, mediatore di riassicurazione,  produttore  diretto  di
assicurazione,   ((intermediario   di    assicurazione    a    titolo
accessorio,)) perito  di  assicurazione  ovvero  di  altre  parole  o
locuzioni, anche in lingua estera, idonee a trarre in  inganno  sulla
legittimazione  allo  svolgimento  di  attivita'  di  intermediazione
assicurativa, riassicurativa o di attivita'  peritale  e'  vietato  a
soggetti diversi da quelli iscritti nel registro  degli  intermediari
di assicurazione e di riassicurazione di cui all'articolo 109  o  nel
ruolo dei periti di assicurazione di cui all'articolo 156. ((45)) 
  3. L'IVASS determina, con  regolamento,  le  ipotesi  in  cui,  per
l'esistenza di controlli amministrativi o  in  base  ad  elementi  di
fatto, le parole o le locuzioni indicate nei  commi  1  e  2  possono
essere  utilizzate  da  soggetti  diversi  dalle  imprese   o   dagli
intermediari. 
  ((4. Chiunque contravviene al disposto del comma 1  e'  punito,  se
persona fisica, con la sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro
cinquemila a euro cinque milioni e,  se  persona  giuridica,  con  la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila  al  dieci  per
cento del fatturato. La misura della sanzione puo'  essere  aumentata
secondo quanto previsto all'articolo 310, comma 2.)) ((45)) 
  ((4-bis. Chiunque contravviene al disposto del comma 2  e'  punito,
se persona fisica, con la sanzione amministrativa pecuniaria da  euro
mille ad euro settecentomila e, se persona giuridica, con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro  cinque  milioni
oppure, se superiore, al cinque per cento del  fatturato.  La  misura
della  sanzione  puo'  essere  aumentata  secondo   quanto   previsto
all'articolo 310, comma 2.)) ((45)) 
 
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AGGIORNAMENTO (45) 
  Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 3)
che "Le modifiche apportate al Titolo XVIII del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, si applicano alle  violazioni  commesse  dopo
l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS  ai  sensi
dell'art. 331-bis del medesimo decreto legislativo.  Alle  violazioni
commesse prima della data di entrata  in  vigore  delle  disposizioni
adottate dall'IVASS continuano ad  applicarsi  le  norme  del  Titolo
XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, vigenti prima
della data di entrata in vigore del presente decreto". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di
cui agli articoli 1 e 2  del  presente  decreto  legislativo  trovano
applicazione dal 1° ottobre 2018,  conformemente  a  quanto  previsto
dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio,
che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di
applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri".