Art. 308-bis 
 
(( (Inottemperanza alle richieste dell'IVASS o ritardo dell'esercizio
                  delle funzioni di vigilanza). )) 
 
  ((1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 306 e dall'articolo 2638
del codice civile, chiunque non ottempera nei termini alle  richieste
dell'IVASS ovvero ritarda l'esercizio delle sue funzioni  e'  punito,
se persona fisica, con la sanzione amministrativa pecuniaria da  euro
cinquemila ad euro cinque milioni e, se  persona  giuridica,  con  la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila  al  dieci  per
cento del fatturato. La misura della sanzione puo'  essere  aumentata
secondo quanto previsto all'articolo 310, comma 2.)) 
                                                               ((45)) 
 
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AGGIORNAMENTO (45) 
  Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 3)
che "Le modifiche apportate al Titolo XVIII del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, si applicano alle  violazioni  commesse  dopo
l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS  ai  sensi
dell'art. 331-bis del medesimo decreto legislativo.  Alle  violazioni
commesse prima della data di entrata  in  vigore  delle  disposizioni
adottate dall'IVASS continuano ad  applicarsi  le  norme  del  Titolo
XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, vigenti prima
della data di entrata in vigore del presente decreto". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di
cui agli articoli 1 e 2  del  presente  decreto  legislativo  trovano
applicazione dal 1° ottobre 2018,  conformemente  a  quanto  previsto
dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio,
che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di
applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri".