Art. 310-bis. 
 
        (( (Rifiuto ed elusione dell'obbligo a contrarre). )) 
 
  ((1. L'inosservanza dell'articolo 132, commi 1, 1-bis e  1-ter,  e'
punita  con   la   sanzione   amministrativa   pecuniaria   da   euro
duemilacinquecento ad euro quindicimila. 
  2. La violazione di cui al  comma  1  e'  punita  con  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da euro un milione ad euro  cinque  milioni
qualora attuata con riferimento a determinate zone territoriali  o  a
singole categorie di assicurati.)) 
                                                               ((45)) 
 
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AGGIORNAMENTO (45) 
  Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 3)
che "Le modifiche apportate al Titolo XVIII del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, si applicano alle  violazioni  commesse  dopo
l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS  ai  sensi
dell'art. 331-bis del medesimo decreto legislativo.  Alle  violazioni
commesse prima della data di entrata  in  vigore  delle  disposizioni
adottate dall'IVASS continuano ad  applicarsi  le  norme  del  Titolo
XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, vigenti prima
della data di entrata in vigore del presente decreto". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di
cui agli articoli 1 e 2  del  presente  decreto  legislativo  trovano
applicazione dal 1° ottobre 2018,  conformemente  a  quanto  previsto
dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio,
che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di
applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri".