Art. 310-quater. 
 
         (( (Obblighi di comunicazione alle banche dati). )) 
 
  ((1. L'omissione, l'incompletezza,  l'erroneita'  o  la  tardivita'
delle comunicazioni di cui all'articolo 134, comma 2, o  all'articolo
135, comma 2, o all'articolo 154, commi 4 e 5, o alle relative  norme
di attuazione, accertata semestralmente e contestata con  unico  atto
da notificare entro il termine di cui all'articolo 311-septies, comma
1, decorrente dal sessantesimo giorno successivo  alla  scadenza  del
semestre  di   riferimento,   e'   punita   con   un'unica   sanzione
amministrativa pecuniaria da diecimila euro a centomila euro.)) 
                                                               ((45)) 
 
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AGGIORNAMENTO (45) 
  Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 3)
che "Le modifiche apportate al Titolo XVIII del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, si applicano alle  violazioni  commesse  dopo
l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS  ai  sensi
dell'art. 331-bis del medesimo decreto legislativo.  Alle  violazioni
commesse prima della data di entrata  in  vigore  delle  disposizioni
adottate dall'IVASS continuano ad  applicarsi  le  norme  del  Titolo
XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, vigenti prima
della data di entrata in vigore del presente decreto". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di
cui agli articoli 1 e 2  del  presente  decreto  legislativo  trovano
applicazione dal 1° ottobre 2018,  conformemente  a  quanto  previsto
dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio,
che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di
applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri".