Art. 311. 
 
                     (( (Assetti proprietari).)) 
 
  ((1. L'omissione l'incompletezza o l'erroneita' delle comunicazioni
prescritte dagli articoli 69, 70, comma 1, 71,  74,  comma  1  e  79,
compresa  anche  l'intenzione  di  assumere  la   partecipazione   di
controllo, o  dalle  relative  norme  di  attuazione  e'  punita,  se
commessa da  una  persona  fisica,  con  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria da cinquemila euro a cinque milioni di euro e, se commessa
da una persona giuridica, con la sanzione  amministrativa  pecuniaria
da trentamila euro al dieci per cento del fatturato. La misura  della
sanzione puo' essere aumentata secondo quanto  previsto  all'articolo
310, comma 2.)) 
                                                               ((45)) 
 
------------ 
AGGIORNAMENTO (45) 
  Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 3)
che "Le modifiche apportate al Titolo XVIII del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, si applicano alle  violazioni  commesse  dopo
l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS  ai  sensi
dell'art. 331-bis del medesimo decreto legislativo.  Alle  violazioni
commesse prima della data di entrata  in  vigore  delle  disposizioni
adottate dall'IVASS continuano ad  applicarsi  le  norme  del  Titolo
XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, vigenti prima
della data di entrata in vigore del presente decreto". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di
cui agli articoli 1 e 2  del  presente  decreto  legislativo  trovano
applicazione dal 1° ottobre 2018,  conformemente  a  quanto  previsto
dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio,
che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di
applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri".