Art. 311-sexies. 
 
 (Sanzioni amministrative agli esponenti aziendali o al personale). 
 
  1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 325, comma  1  circa
la responsabilita' delle  imprese  nei  confronti  delle  quali  sono
accertate le violazioni, per l'inosservanza  delle  norme  richiamate
nell'articolo 310, comma 1, lettera a) si applica, salvo che il fatto
costituisca  reato,  la   sanzione   amministrativa   pecuniaria   da
cinquemila euro a cinque milioni di euro nei confronti  dei  soggetti
che  svolgono  le  funzioni  di  amministrazione,  di  direzione,  di
controllo, nonche' dei dipendenti o di coloro che operano sulla  base
di rapporti  che  ne  determinano  l'inserimento  nell'organizzazione
dell'impresa  anche  in  forma  diversa  dal   rapporto   di   lavoro
subordinato quando l'inosservanza e' conseguenza della violazione  di
doveri propri o dell'organo di appartenenza e ricorrono  una  o  piu'
delle seguenti condizioni: 
    a) la condotta ha inciso  in  modo  rilevante  sulla  complessiva
organizzazione o sui profili di rischio aziendali; 
    b)  la  condotta  ha  contribuito  a   determinare   la   mancata
ottemperanza dell'impresa a provvedimenti specifici adottati ai sensi
degli articoli 188, comma 3-bis, lettere a), b) e c) e 214-bis, comma
1; 
    c)  le  violazioni   riguardano   obblighi   imposti   ai   sensi
dell'articolo 76 o dell'articolo 79, comma 3,  o  dell'articolo  191,
comma 1, lettera g) ((ovvero obblighi in materia di  remunerazione  e
incentivazione,  quando  l'esponente  o  il  personale  e'  la  parte
interessata)). 
  2. Nel caso in cui la condotta dei soggetti di cui al comma 1 abbia
contribuito  a  determinare   l'inosservanza   dell'ordine   previsto
nell'articolo 311-ter da parte dell'impresa, si applica nei confronti
dei  soggetti  stessi  la  sanzione  amministrativa   pecuniaria   da
cinquemila euro a cinque milioni di euro. 
  3. Con il provvedimento  di  applicazione  della  sanzione,  tenuto
conto dei criteri stabiliti dall'articolo 311-quinquies, l'IVASS puo'
applicare la  sanzione  amministrativa  accessoria  dell'interdizione
dallo  svolgimento  di  funzioni  di  amministrazione,  direzione   e
controllo presso imprese di assicurazione e di  riassicurazione,  per
un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni. 
  4. La misura della sanzione amministrativa pecuniaria  puo'  essere
aumentata secondo quanto previsto all'articolo 310, comma 2. 
                                                                 (45) 
 
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AGGIORNAMENTO (45) 
  Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 3)
che "Le modifiche apportate al Titolo XVIII del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, si applicano alle  violazioni  commesse  dopo
l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS  ai  sensi
dell'art. 331-bis del medesimo decreto legislativo.  Alle  violazioni
commesse prima della data di entrata  in  vigore  delle  disposizioni
adottate dall'IVASS continuano ad  applicarsi  le  norme  del  Titolo
XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, vigenti prima
della data di entrata in vigore del presente decreto". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di
cui agli articoli 1 e 2  del  presente  decreto  legislativo  trovano
applicazione dal 1° ottobre 2018,  conformemente  a  quanto  previsto
dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio,
che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di
applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri".