Art. 311-septies. 
 
(( (Procedura di  applicazione  delle  sanzioni  amministrative  alle
        imprese e agli esponenti aziendali o al personale).)) 
 
  ((1.  L'IVASS,  fermo  restando  quanto  previsto  dagli   articoli
310-quater, 311-bis e 311-quater, nel termine  di  centoventi  giorni
dall'accertamento dell'infrazione, ovvero nel termine di  centottanta
giorni  per  i   soggetti   residenti   all'estero,   provvede   alla
contestazione degli addebiti nei confronti dei possibili responsabili
della violazione. 
  2. Entro  il  termine  di  sessanta  giorni  dalla  notifica  della
contestazione di cui al comma  1,  il  destinatario  puo'  presentare
all'IVASS deduzioni  difensive  e  istanza  di  audizione,  cui  puo'
partecipare anche con l'assistenza di un avvocato. 
  3. L'IVASS, tenuto conto degli elementi istruttori  acquisiti  agli
atti, applica le sanzioni o dispone l'archiviazione del  procedimento
con provvedimento motivato. 
  4.  Il  procedimento  sanzionatorio  e'  retto  dai  principi   del
contraddittorio,  della  conoscenza  degli  atti  istruttori,   della
verbalizzazione nonche' della distinzione tra funzioni istruttorie  e
funzioni decisorie. 
  5. La tutela giurisdizionale davanti al giudice  amministrativo  e'
disciplinata dal codice del processo amministrativo. I  ricorsi  sono
notificati all'IVASS che provvede alla difesa in giudizio con  propri
legali. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento.)) 
                                                               ((45)) 
 
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AGGIORNAMENTO (45) 
  Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 3)
che "Le modifiche apportate al Titolo XVIII del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, si applicano alle  violazioni  commesse  dopo
l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS  ai  sensi
dell'art. 331-bis del medesimo decreto legislativo.  Alle  violazioni
commesse prima della data di entrata  in  vigore  delle  disposizioni
adottate dall'IVASS continuano ad  applicarsi  le  norme  del  Titolo
XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, vigenti prima
della data di entrata in vigore del presente decreto". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di
cui agli articoli 1 e 2  del  presente  decreto  legislativo  trovano
applicazione dal 1° ottobre 2018,  conformemente  a  quanto  previsto
dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio,
che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di
applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri".